giovedì, marzo 10

COSTITUZIONE LE MODIFICHE

I componenti sono eletti per metà da tutti i
giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima
categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio
dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine».

NON C'E' NESSUN MOTIVO CHE I POLITICI INTERVENGANO

NEGLI APPARATI DELLA GIUSTIZIA

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